Art. 33.
                         Clausola valutativa

   1.   La   giunta   regionale   informa   il   consiglio  regionale
dell'attuazione  della  legge  e  dei  risultati da essa ottenuti nel
favorire  il  raggiungimento  di  piu'  alti  livelli di istruzione e
formazione   e   nel   promuovere   l'apprendimento   di  qualificate
competenze.
   2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia,
la  giunta  regionale  presenta  al consiglio regionale una relazione
biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:
    a)  in che misura i percorsi formativi previsti dall'art. 11 sono
stati  attivati  nelle  diverse province ed aree professionali, quali
sono  gli  esiti  in termini di iscrizioni, qualifiche e attestazioni
rilasciate;
    b)  con  quali  modalita',  entita',  diffusione  territoriale  e
livello  di  partecipazione  sono  state  realizzate le iniziative di
alternanza scuola-lavoro, di passaggio dall'istruzione all'istruzione
e  formazione  professionale  e  viceversa e di costituzione dei poli
formativi;  attraverso  quali  iniziative  la  Regione ha sostenuto i
servizi e le attivita' di orientamento;
    c)  come  varia  negli  anni  la  composizione  della  rete degli
operatori,   prevista  al  capo  III,  quali  sono  le  modalita'  di
funzionamento  del  sistema  di  accreditamento  adottato  e quali le
principali   motivazioni  di  eventuali  esclusioni  o  cancellazioni
dall'albo;
    d)   in   che   misura   e'  stato  implementato  il  sistema  di
certificazione  delle competenze acquisite, di cui all'art. 10; quali
eccellenze  sono  emerse  sul  territorio regionale e quali i criteri
individuati  nell'erogazione  di  ulteriori  finanziamenti  per  esse
previsti all'art. 28;
    e)  in  che  misura la Regione ha finanziato il sistema educativo
disciplinato  dalla presente legge, a quali fonti di finanziamento ha
fatto  ricorso e quali sono le ragioni delle eventuali variazioni nel
tempo della spesa sostenuta.
   3.   La  giunta  regionale  presenta  al  consiglio  regionale  le
risultanze  delle  attivita'  del  valutatore  indipendente  previste
all'art. 27.
   4.  La  relazione  prevista al comma 2 e' resa pubblica unitamente
agli  eventuali  documenti  del consiglio regionale che ne concludono
l'esame.