Art. 34. Norma finanziaria 1. Per le spese di cui all'art. 2, comma 4, si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.02.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna». 2. Per le spese di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 2.01.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione». 3. Alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 e all'art. 14, commi 1 e 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse regionali, previste dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n. 1/2000, attualmente stanziate annualmente all'UPB 2 .01.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita» e all'UPB 2 .1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione» e con le risorse statali, di cui alle leggi n. 440/1999, n. 144/1999, n. 62/2000, n. 350/2003 stanziate annualmente alle UPB 2.01.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita», 2 .1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione», 2 .1.1.03.278 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita». Le risorse regionali e statali sopra individuate confluiscono rispettivamente nel «Fondo regionale per il sostegno al percorso educativo» e «Fondo risorse statali per il sostegno al percorso educativo» e sono utilizzate nel rispetto delle sole finalita' previste dalle leggi di provenienza. Per l'esercizio finanziario 2008, la giunta definisce le modalita' di utilizzo del fondo. 4. Per le spese di cui all'art. 8, non confluenti nel fondo di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le rimanenti risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita», 2.1.1.03.278 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita». 5. Per le altre spese di cui all'art. 14 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione», 2.1.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita», 2.2.4.02.402 «Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparita» e 7.04.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE». 6. Per le spese di cui all'art. 15 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.3.02.73 «Formazione superiore, Alta formazione e Universita» e 7.04.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE». 7. Per le spese di cui all'art. 17 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.1.4.02.70 «Formazione per tutto l'arco della vita e competitivita», 2.2.2.02.13 «Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione» e 7.04.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE». 8. Per le spese di cui all'art. 19 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.1.1.02.406 «Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualita» e 7.04.0.2.237 ((Programmi operativi relativi al FSE». 9. Per le spese di cui all'art. 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.2.2.02.13 «Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione», 2 .1.3.02.73 «Formazione superiore, Alta formazione e Universita» e 7.4.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE». 10. Per le spese di cui all'art. 27 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 2.2.4.02.402 «Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparita». 11. Alle spese di cui all'art. 29 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 «Diritto dovere di istruzione e formazione» e 7.4.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE». 12. Per le spese di cui agli articoli 12, 13, 16 e 20 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 7.4.0.02.237 «Programmi operativi relativi al FSE». 13. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvedera' con successivo provvedimento di legge. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 6 agosto 2007 FORMIGONI (Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/429 del 27 luglio 2007).