Art. 4. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale 1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). 2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.