Art. 4.
        Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

   1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione
tra  istituzioni  quale  mezzo per l'integrazione delle politiche per
l'istruzione,  la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando
in  particolare  il ruolo del comitato istituzionale di coordinamento
di  cui  all'art. 7 della legge regionale n. 28 settembre 2006, n. 22
(Il mercato del lavoro in Lombardia).
   2.  La  Regione assume la concertazione quale strumento strategico
per  il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua
nella  commissione  regionale  per  le  politiche  del lavoro e della
formazione,  di  cui  all'art. 8 della legge regionale n. 22/2006, la
sede  privilegiata  per  la  partecipazione  delle parti sociali alla
elaborazione,  programmazione e valutazione delle politiche formative
regionali.