Art. 5. Ruolo della Regione 1. Spettano alla Regione in particolare: a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi; c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale; d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilita'; e) individuazione delle attivita' di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale; f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative. 2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regolamenta, altresi', il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonche' l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema. 3. In fase di prima attuazione, la continuita' del funzionamento del servizio di istruzione e' assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione. 4. Con provvedimento organizzativo della giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attivita' previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.