Art. 5.
                         Ruolo della Regione

   1. Spettano alla Regione in particolare:
    a)   programmazione   dei   servizi  educativi  di  istruzione  e
formazione;
    b)   programmazione  degli  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
    c)  vigilanza,  controllo  e verifica del sistema di istruzione e
formazione professionale;
    d)  determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di
flessibilita';
    e)  individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza regionale e a
carattere innovativo e sperimentale;
    f)   assistenza   e   supporto  alle  istituzioni  scolastiche  e
formative.
   2.   La   Regione,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni,  regolamenta,  altresi',  il  sistema  di  istruzione  e
formazione  professionale,  in  particolare attraverso la definizione
dei  percorsi  e  delle  azioni  dell'offerta formativa, dei relativi
standard  di  apprendimento  e  di erogazione, nonche' l'attribuzione
delle risorse e la valutazione del sistema.
   3.  In  fase di prima attuazione, la continuita' del funzionamento
del  servizio  di  istruzione  e'  assicurata  anche  attraverso atti
negoziali  con  gli  uffici  periferici  del Ministero della pubblica
istruzione.
   4.  Con  provvedimento  organizzativo  della giunta regionale sono
individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di
funzioni  e  attivita' previste dalla presente legge, tenuto conto di
risorse  strumentali,  umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai
fini  dell'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V
della Costituzione.