Art. 11. Modifica dell'art. 55-bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modificazioni. 1. Dopo la lettera- e) del comma 1 dell'art. 55-bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n 40 e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) fatte salve le domande gia' presentate, a decorrere dal 1 marzo 2007 non e' consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall'ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall'ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti».