Art. 12. Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 «Disciplina dei mercati all'ingrosso» e successive modificazioni. 1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla Commissione regionale per i mercati, di cui all'art. 5 della medesima legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura regionale competente in materia di commercio. 3. L' art. 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 e' abrogato.