Art. 14. Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti». 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti». 2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo la parola «installazione» sono aggiunte le parole «al trasferimento». 3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole «nuovi impianti» sono aggiunte le parole «quelli trasferiti». 4. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole «ad uso agricolo» sono aggiunte le parole «nonche' agli impianti ad uso degli imprenditori ittici cosi' come definiti all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modificazioni ed integrazioni.