Art. 14.
Modifiche  della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 «Norme per la
razionalizzazione  e  l'ammodernamento  della  rete  distributiva  di
                            carburanti».

   1.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  6 della legge
regionale  23  ottobre  2003,  n. 23 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti
stradali di carburanti».
   2.  Al  comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2003,
n.  23  dopo  la  parola  «installazione» sono aggiunte le parole «al
trasferimento».
   3.  Al  comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 2003,
n. 23 dopo le parole «nuovi impianti» sono aggiunte le parole «quelli
trasferiti».
   4.  Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 2003,
n.  23  dopo  le  parole  «ad  uso  agricolo» sono aggiunte le parole
«nonche'  agli  impianti  ad uso degli imprenditori ittici cosi' come
definiti  all'art.  2  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
«Orientamento   e   modernizzazione   del   settore   della  pesca  e
dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57» e successive modificazioni ed integrazioni.