Art. 18.
Modifiche  della  legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 «Disciplina
       dell'attivita' di estetista» e successive modificazioni

   1.  Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991,
n.   29  e'  cosi'  sostituito:  «1.  L'esercizio  dell'attivita'  di
estetista  e'  subordinato  al  possesso dei requisiti previsti dagli
articoli  3,  4  e  8  della  legge n. 1/1990, e all'osservanza delle
disposizioni  contenute  nel regolamento adottato dai comuni ai sensi
dell'art.  5 della citata legge n. 1/1990, nonche' alla dichiarazione
di inizio attivita', da presentare, ai sensi della normativa vigente,
allo   sportello  unico  del  comune,  ove  esistente,  o  al  comune
territorialmente competente».
   2.  Dopo  il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre
1991, n. 29 e' inserito il seguente:
   «2-bis.  Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1990 l'attivita' di
decorazione  e  ricostruzione delle unghie e' svolta solo da soggetti
in  possesso  dei  requisiti di qualificazione professionale previsti
dalla legge n. 1/1990».
   3.  L'art.  3  della  legge  regionale  27 novembre 1991, n. 29 e'
abrogato.
   4.  Le  lettere  a),  c) ed e) del comma 2 dell'art. 6 della legge
regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono abrogate.
   5.  L'art.  7  della  legge  regionale  27 novembre 1991, n. 29 e'
abrogato.
   6.  L'art.  8  della  legge  regionale  27 novembre 1991, n. 29 e'
abrogato.
   7. L'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' cosi'
sostituito:
   «Art. 9. (Sospensione e cessazione dell'attivita). - 1. Il comune,
accertata    l'inosservanza    delle   prescrizioni   contenute   nel
regolamento, previa diffida, sospende l'attivita'.
   2.  Il  comune  stesso dispone la cessazione dell'attivita' quando
vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.
   3. La cessazione dell'attivita' e' altresi' disposta:
   a)  quando l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al
comma  1  nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla notifica della
sospensione;
   b)  quando l'attivita' sia svolta in violazione delle disposizioni
della presente legge e della legge n. 1/1990;
   c) nell'ipotesi in cui l'attivita' non venga svolta per un periodo
superiore ai tre mesi, eccezione fatta per i seguenti casi, nei quali
il comune puo' consentire la sospensione dell attivita':
   1) per gravi indisponibilita' fisiche;
   2)  per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso
dei locali nei quali e' collocato l'esercizio;
   3)   per  lavori  di  ristrutturazione  dei  locali  su  richiesta
dell'Unita' locale socio sanitaria.».
   8.  L'art.  10  della  legge  regionale 27 novembre 1991, n. 29 e'
cosi' sostituito:
   «Art.  10.  (Sanzioni  amministrative).  - 1. L'applicazione delle
sanzioni  amministrative stabilite dall'art. 12 della legge n. 1/1990
e'  di  competenza  dei  comuni  nel cui territorio sono accertate le
trasgressioni».