Art. 18. Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 «Disciplina dell'attivita' di estetista» e successive modificazioni 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' cosi' sostituito: «1. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1/1990, nonche' alla dichiarazione di inizio attivita', da presentare, ai sensi della normativa vigente, allo sportello unico del comune, ove esistente, o al comune territorialmente competente». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1990 l'attivita' di decorazione e ricostruzione delle unghie e' svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990». 3. L'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' abrogato. 4. Le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono abrogate. 5. L'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' abrogato. 6. L'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' abrogato. 7. L'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' cosi' sostituito: «Art. 9. (Sospensione e cessazione dell'attivita). - 1. Il comune, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'attivita'. 2. Il comune stesso dispone la cessazione dell'attivita' quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio. 3. La cessazione dell'attivita' e' altresi' disposta: a) quando l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione; b) quando l'attivita' sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990; c) nell'ipotesi in cui l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezione fatta per i seguenti casi, nei quali il comune puo' consentire la sospensione dell attivita': 1) per gravi indisponibilita' fisiche; 2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali e' collocato l'esercizio; 3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'Unita' locale socio sanitaria.». 8. L'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e' cosi' sostituito: «Art. 10. (Sanzioni amministrative). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 12 della legge n. 1/1990 e' di competenza dei comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni».