Art. 2. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni. 1. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e sostituito dal seguente: «Art. 3. (Tipologia degli interventi). - 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono in: a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro; b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.».