Art. 2.
Modifica  dell'art.  3  della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
«Interventi  regionali  per  lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
                 veneta» e successive modificazioni.

   1.  L'art.  3  della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come
modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 settembre
2001, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999,
n.   57   e sostituito   dal  seguente:  «Art.  3.  (Tipologia  degli
interventi). - 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono in:
   a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento
della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;
   b)  finanziamenti  a tasso di interesse agevolato tramite apposito
fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.».