Art. 5. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni. 1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprieta', di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.».