Art. 6. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni. 1. Alla lettera- a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: «o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi.».