Art. 6.
Modifica  dell'art.  8  della  legge  regionale  9 gennaio 2003, n. 2
«Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro
                rientro» e successive modificazioni.

   1.  Alla lettera- a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale
9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: «o che agli
stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi.».