Art. 9. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e Veneti nel mondo». 1. Nella rubrica dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 dopo le parole: «di coltivazione» sono aggiunte le seguenti parole: «e di ricerca». 2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole: «alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate», sono sostituite dalle seguenti: «ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attivita' minerarie rilasciati». 3. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole «per i provvedimenti relativi all'attivita' mineraria» sono sostituite dalle parole: «per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti». 4. Dopo il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi: «9-bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva. 9-ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale e' fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale. 9-quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennita' per il danno al paesaggio. 9-quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria e' fatto obbligo alla ditta gia' concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).».