Art. 3.
Inquadramento  nel ruolo regionale del personale gia' in posizione di
comando da aziende od enti non rientranti nell'ambito di applicazione
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
                             pubbliche».

   1.  Il personale gia' in servizio presso la Regione del Veneto non
inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende
od  enti  non  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165 puo' essere inquadrato nel ruolo
regionale,  a  seguito  di  presentazione  di  formale  istanza  alla
struttura  regionale  competente  in  materia di risorse umano, entro
sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo
rilascio   del   conseguente   nulla-  osta  dell'amministrazione  di
appartenenza. 2. L'inquadramento nel ruolo regionale del personale di
cui  al  comma  1  e'  effettuato sulla base della comparazione delle
funzioni  effettivamente  svolte, con quelle di cui alle declaratorie
delle  diverse  categorie  funzionali di cui alla deliberazione della
giunta   regionale   n.  2144  del  2003,  relativa  alla  disciplina
dell'accesso  nel  ruolo  regionale, con la garanzia del mantenimento
del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.