Art. 5.
Controllo    sull'attivita'    di   servizio   delle   societa'   con
                    partecipazione della Regione

   1. Le strutture regionali competenti vigilano sull'attivita' delle
societa'  con  partecipazione  della Regione, con le quali la Regione
stessa  abbia  sottoscritto  convenzioni  o  contratti  di  servizio,
mediante  idonee  attivita' di controllo e monitoraggio. 2. La giunta
regionale,   con   proprio   provvedimento,  individua  le  strutture
regionali  competenti nonche' i criteri e le modalita' di vigilanza e
controllo  di  cui  al  comma  1 cui le convenzioni ed i contratti di
servizio   si   devono   adeguare   entro  centottanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge.