Art. 5. Controllo sull'attivita' di servizio delle societa' con partecipazione della Regione 1. Le strutture regionali competenti vigilano sull'attivita' delle societa' con partecipazione della Regione, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attivita' di controllo e monitoraggio. 2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le strutture regionali competenti nonche' i criteri e le modalita' di vigilanza e controllo di cui al comma 1 cui le convenzioni ed i contratti di servizio si devono adeguare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.