Art. 6. Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali» e successive modificazioni. 1. Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, e' cosi' sostituito: «Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla giunta regionale. 2. Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: «e i relativi allegati» sono soppresse. 3. Al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: «ed agli atti» sono soppresse.