Art. 6.
Modifica   della  legge  regionale  12  gennaio  1973,  n.  1  «Norme
sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul
referendum  abrogativo  e  sui  referendum  consultivi  regionali»  e
                      successive modificazioni.

   1.  Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio
1973, n. 1 e successive modificazioni, e' cosi' sostituito: «Di tutte
le  operazioni  e'  redatto  verbale in tre esemplari, dei quali, uno
resta  depositato  presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai
verbali  di  votazione  e di scrutinio degli uffici di sezione per il
referendum  e  ai  documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di
corriere  speciale,  all'Ufficio  centrale  per  il referendum, e uno
viene trasmesso alla giunta regionale.
   2.  Al  primo  comma dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio
1973, n. 1 le parole: «e i relativi allegati» sono soppresse.
   3.  Al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio
1973, n. 1 le parole: «ed agli atti» sono soppresse.