Art. 7.
                  Collaborazioni con le Universita'

   1.  La giunta regionale puo' stipulare con le Universita' apposite
convenzioni  per  la  predisposizione  di studi, indagini, ricerche e
progetti,  ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo
scientifico,   economico   e  amministrativo,  per  i  quali  risulti
eccessivamente oneroso provvedere in proprio.