Art. 7. Collaborazioni con le Universita' 1. La giunta regionale puo' stipulare con le Universita' apposite convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti eccessivamente oneroso provvedere in proprio.