Art. 9.
Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 «Interventi per
favorire  l'attuazione  del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni, nonche' della legge 15 marzo 1997,
n.   59   e  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127»  e  successive
                           modificazioni.

   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  2  dicembre  1991, n. 30 e
successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  1.
(Finalita).  --  1. La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle
varie  e  complesse  problematiche  poste dal Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i
principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, disciplina con la
presente legge gli interventi di cui all'art. 2.».
   2.  L'art.  2  della  legge  regionale  2  dicembre  1991, n. 30 e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  2.  (Tipologie  di interventi e modalita). -- 1. Ai fini di
cui all'art. 1, la giunta regionale:
   a)  promuove  e  realizza  seminari  e  corsi di aggiornamento per
amministratori,  dirigenti funzionari e revisori dei conti degli enti
locali,   aperti  anche  alla  partecipazione  dei  dirigenti  e  dei
funzionari    della    Regione   che   svolgono   compiti   attinenti
all'attuazione    del    Testo   unico,   anche   avvalendosi   della
collaborazione   di   Universita',   istituti   e  centri  di  studio
particolarmente qualficati, con i quali stipula apposite convenzioni;
   b)  promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione
e  riorganizzazione  tecnologica  e  strutturale  a favore degli enti
locali, nonche' studi e ricerche su questioni di interesse degli enti
locali,   anche  avvalendosi  della  collaborazione  degli  organismi
rappresentativi  degli  stessi ed utilizzando eventuali apporti anche
finanziari  di  enti  locali e di altri soggetti pubblici o privati e
partecipando  alle  rassegne  dell'innovazione e della qualita' dagli
stessi organizzate;
   c)  favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa
pubblicazione  di  apposito bando di partecipazione, la realizzazione
di  progetti  di  competenza del comune particolarmente rilevanti per
l'aspetto  economico,  sociale,  culturale  e  di  tutela ambientale,
determinando,  previo  parere della competente commissione consilare,
le  procedure  di  concessione  e  di  erogazione  dei  contributi. I
contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali».