Art. 3. Modifica termine mantenimento residui passivi 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lettera- a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione», con riferimento ai termini di mantenimento in bilancio dei residui passivi per le spese correnti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 i residui passivi accertati al capitolo di spesa n. 100083 (UPB U0194) «Restituzione dell'eccedenza di gettito totale IRAP e addizionale regionale all'IRPEF registrato a consuntivo rispetto alla previsioni (art. 13, comma 4 decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)», rimangono iscritti in bilancio fino alla conclusione dei relativi procedimenti di recupero da parte dello Stato.