Art. 3.
            Modifica termine mantenimento residui passivi

1.  In  deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lettera- a),
della  legge  regionale  29  novembre  2001,  n.  39 «Ordinamento del
bilancio  e  della  contabilita'  della  Regione», con riferimento ai
termini  di mantenimento in bilancio dei residui passivi per le spese
correnti,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2006  i residui
passivi  accertati  al  capitolo  di  spesa  n.  100083  (UPB  U0194)
«Restituzione  dell'eccedenza  di  gettito  totale IRAP e addizionale
regionale  all'IRPEF registrato a consuntivo rispetto alla previsioni
(art.  13,  comma  4  decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)»,
rimangono  iscritti  in  bilancio  fino alla conclusione dei relativi
procedimenti di recupero da parte dello Stato.