Art. 10.
                          V i g i l a n z a

   1.  L'Amministrazione  regionale  provvede  all'applicazione della
presente  legge e, in collaborazione con gli enti locali, assicura la
vigilanza  a  tutela  del  patrimonio  speleologico  e  carsico della
Sardegna.
   2.  Il  Corpo  forestale  e  di  vigilanza  ambientale esercita le
funzioni   concernenti   l'accertamento   e  la  contestazione  della
violazione  delle  norme  di  tutela  contenute nella presente legge,
compresa  l'applicazione  e  la notifica delle sanzioni relative alla
violazione.
   3.  Qualora  gli  organi  o  gli agenti incaricati della vigilanza
constatino  la  violazione  di norme la cui vigilanza e' demandata ad
altri  enti  o  organismi,  provvedono  ad  informare tempestivamente
l'ente o l'organismo competente.