Art. 11.
                           S a n z i o n i

   1.   Oltre   alle   sanzioni   previste   dalle   norme  penali  e
all'applicazione   delle  disposizioni  previste  dalla  legislazione
statale  per  il  risarcimento  del  danno ambientale, l'inosservanza
delle  norme  di  tutela  contenute  nella presente legge comporta la
riduzione  in pristino, l'immediata cessazione dell'attivita' vietata
e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    a)  da  euro  3.000  a  euro  10.000 per l'alterazione del regime
idrico carsico;
    b)  da  euro  1.000  a  euro  2.500 per ogni danneggiamento delle
grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
    c)  da  euro  300  a  euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle
grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale;
    d)  da  euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale
smosso con scavi e sbancamenti;
    e)   da  euro  5.000  a  euro  15.000  per  l'asportazione  o  il
danneggiamento  di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o
di  altri  reperti  dalle  grotte  e  dalle  aree  carsiche  iscritte
nell'elenco regionale;
    f)  da  euro  50  a  euro  500  per  la violazione del divieto di
accesso.
   2.  I  proventi  derivanti  dal pagamento delle sanzioni di cui al
presente  articolo  sono  destinati alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio speleologico.