Art. 11. S a n z i o n i 1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comporta la riduzione in pristino, l'immediata cessazione dell'attivita' vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 3.000 a euro 10.000 per l'alterazione del regime idrico carsico; b) da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale; c) da euro 300 a euro 2.000 per l'abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale; d) da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti; e) da euro 5.000 a euro 15.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell'elenco regionale; f) da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso. 2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.