Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

   1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  presente  legge devono
intendersi come:
    a) «grotte o cavita' naturali» le cavita' sotterranee naturali di
sviluppo superiore a 5 metri lineari;
    b)  «aree  carsiche»  le  zone in cui si riscontrano morfologie e
fenomeni   carsici   superficiali   o   comunque  in  cui  esista  un
collegamento  fisico  e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici
ipogei.