Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come: a) «grotte o cavita' naturali» le cavita' sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri lineari; b) «aree carsiche» le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei.