Art. 4. Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche 1. Oltre alla disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano paesaggistico regionale, in tutto il territorio regionale e' vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche. 2. Non e' consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando cio' possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale. 3. All'interno delle grotte e' vietato inoltre: a) alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente autorizzati dalle autorita' competenti nel rispetto della normativa vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua i prelievi d'acqua che per la loro rilevanza o per l'importanza delle aree interessate devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza ambientale; b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione o per operazioni di soccorso; c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio; d) svolgere qualsiasi attivita' che possa creare disturbo alla fauna nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente. 4. L'Assessore della difesa dell'ambiente puo', in ogni momento, emanare provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei beni oggetto della presente legge, nonche' l'inquinamento delle acque ipogee. 5. L'Assessore della difesa dell'ambiente, per gli stessi fini indicati nel comma 4, puo' autorizzare la chiusura degli accessi alle grotte nonche' la recinzione e la tabellazione delle cavita' carsiche a sviluppo verticale (a pozzo). 6. I beni tutelati dalla presente legge, qualora siano di particolare rilevanza e interesse, sono riconosciuti monumenti naturali con le procedure previste dalla legge regionale n. 7 giugno 1989, n. 31, art. 23. 7. La Giunta regionale verifica la compatibilita' dei piani e dei programmi che possano interessare i beni tutelati dalla presente legge, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla localizzazione delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni tutelati, e adotta gli accorgimenti necessari a garantire l'integrita' dei beni medesimi imponendo il divieto di realizzare interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico. 8. Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica. 9. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e cio' non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo. 10. L'espropriazione di cui al comma 9 e' condizionata da apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici; per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, la Regione concede specifici contributi sulla base delle disponibilita' definite con legge finanziaria.