Art. 4.
      Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche

   1.  Oltre  alla  disciplina  prevista  dal  decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n. 42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'art.  10  della  legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano
paesaggistico  regionale, in tutto il territorio regionale e' vietato
distruggere,  occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le
aree carsiche.
   2.  Non  e' consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati
quando   cio'  possa  determinarne  la  distruzione  o  alterarne  la
consistenza attuale.
   3. All'interno delle grotte e' vietato inoltre:
    a)  alterare  il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di
acqua   dai   corpi  idrici  carsici  devono  essere  preventivamente
autorizzati  dalle  autorita' competenti nel rispetto della normativa
vigente; l'Assessore della difesa dell'ambiente, con proprio decreto,
individua  i  prelievi  d'acqua  che  per  la  loro  rilevanza  o per
l'importanza  delle  aree  interessate  devono  essere  sottoposti  a
valutazione  di  impatto  ambientale  o  a  valutazione  di incidenza
ambientale;
    b) effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi
strettamente  indispensabili  per  l'esplorazione o per operazioni di
soccorso;
    c)  asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi,
vegetali,  fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salvo che
nei   casi  espressamente  autorizzati  dall'Assessore  della  difesa
dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
    d)  svolgere  qualsiasi  attivita' che possa creare disturbo alla
fauna  nidificante, in particolare nella fascia costiera, nei periodi
stabiliti con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
   4.  L'Assessore  della difesa dell'ambiente puo', in ogni momento,
emanare  provvedimenti  conservativi  urgenti,  diretti ad evitare la
distruzione,  l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il
deturpamento   dei   beni   oggetto  della  presente  legge,  nonche'
l'inquinamento delle acque ipogee.
   5.  L'Assessore  della  difesa  dell'ambiente, per gli stessi fini
indicati nel comma 4, puo' autorizzare la chiusura degli accessi alle
grotte nonche' la recinzione e la tabellazione delle cavita' carsiche
a sviluppo verticale (a pozzo).
   6.  I  beni  tutelati  dalla  presente  legge,  qualora  siano  di
particolare   rilevanza  e  interesse,  sono  riconosciuti  monumenti
naturali  con le procedure previste dalla legge regionale n. 7 giugno
1989, n. 31, art. 23.
   7.  La Giunta regionale verifica la compatibilita' dei piani e dei
programmi  che  possano  interessare  i  beni tutelati dalla presente
legge,  con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche ed alla
localizzazione  delle cave in relazione alle caratteristiche dei beni
tutelati,   e   adotta   gli   accorgimenti   necessari  a  garantire
l'integrita'  dei  beni  medesimi  imponendo il divieto di realizzare
interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico.
   8.  Nel  caso  in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di
una  zona protetta, la normativa dei relativi piani deve contenere la
disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta
o dell'area carsica.
   9.  Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di
grotte  ed  aree  carsiche,  e  cio'  non sia altrimenti possibile, i
comuni  possono  procedere  all'espropriazione  delle  stesse e delle
relative  aree  di  rispetto,  al  fine  della  loro  sistemazione  e
dotazione  di opere o servizi di protezione e della loro destinazione
ad usi d'interesse collettivo.
   10. L'espropriazione di cui al comma 9 e' condizionata da apposita
previsione  da  parte  degli  strumenti  urbanistici;  per  la  spesa
relativa  agli  indennizzi  ed espropri, la Regione concede specifici
contributi   sulla  base  delle  disponibilita'  definite  con  legge
finanziaria.