Art. 5.
Iniziative  per  la  conservazione e la valorizzazione del patrimonio
                       speleologico e carsico

   1. I comuni singoli e associati nel cui territorio sono situate le
grotte  iscritte al Catasto speleologico regionale di cui all'art. 9,
entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  possono presentare alla Giunta
regionale  programmi  per  la  salvaguardia  dei  beni tutelati dalla
presente  legge  e  per  la  gestione  di  servizi  finalizzati  alla
fruizione  e  valorizzazione delle grotte, anche mediante convenzione
con  le  associazioni speleologiche iscritte nell'elenco regionale di
cui all'art. 8.
   2. Nei programmi devono essere specificati:
    a)  la  localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere
previste;
    b)  i  tempi  di  realizzazione  prevedibili e le priorita' degli
interventi;
    c) le forme di finanziamento;
    d)  il  soggetto  individuato per la gestione e la documentazione
che ne attesti la capacita' gestionale e la competenza specifica.