Art. 6.
   Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche

   1.  Presso  l'Assessorato della difesa dell'ambiente e' istituito,
quale  organo tecnico consultivo della Giunta regionale nella materia
di  cui  alla  presente  legge,  il  Comitato  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle aree carsiche.
   2. Il Comitato e' composto:
    a)  dall'Assessore della difesa dell'ambiente o suo delegato, che
lo presiede;
    b)  da  due  componenti  designati dalla Federazione speleologica
sarda;
    c)  da  due  componenti  designati  dall'Assessore  della  difesa
dell'ambiente,   in  possesso  di  documentate  esperienze  e  titoli
scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio sardo;
    d)  da  un  componente  designato  dal  Consiglio delle autonomie
locali,  scelto  tra  i  sindaci  di  comuni  nei  cui territori sono
presenti grotte o aree carsiche.
   3.   Le  funzioni  di  segreteria  del  Comitato  sono  svolte  da
funzionari  di  adeguata  qualifica  designati  dall'Assessore  della
difesa dell'ambiente.
   4. Il Comitato:
    a)  esprime  parere  e formula proposte in merito al piano per la
conoscenza,  la  salvaguardia, l'esplorazione, la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio carsico e speleologico previsto dall'art. 7;
    b) formula proposte per la gestione e l'aggiornamento del Catasto
speleologico regionale, della biblioteca speleologica regionale e del
centro di documentazione speleologica.