Art. 7.
Piano  per  la  conoscenza,  la  salvaguardia, la valorizzazione e la
           fruizione del patrimonio carsico e speleologico

   1.  La  Giunta  regionale, su proposta dell'Assessore della difesa
dell'ambiente,  sentito  il  parere  del  Comitato per la tutela e la
valorizzazione delle aree carsiche, approva e aggiorna annualmente un
piano  per  la  conoscenza,  la  salvaguardia, la valorizzazione e la
fruizione  dei  beni  tutelati  dalla  presente  legge nonche' per la
diffusione,   il   progresso   e   la   sicurezza   delle   attivita'
speleologiche.
   2.  Sulla  base  delle  indicazioni  del  piano  l'Amministrazione
regionale  concede  contributi  per la realizzazione di iniziative di
studio,  formazione,  ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e
fruizione del patrimonio carsico e speleologico.
   3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi:
    a) ai comuni singoli o associati;
    b) alla Federazione speleologica regionale;
    c)   alle   associazioni   ed  ai  gruppi  speleologici  iscritti
nell'elenco regionale previsto dall'art. 8.