Art. 7. Piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio carsico e speleologico 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, approva e aggiorna annualmente un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati dalla presente legge nonche' per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attivita' speleologiche. 2. Sulla base delle indicazioni del piano l'Amministrazione regionale concede contributi per la realizzazione di iniziative di studio, formazione, ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi: a) ai comuni singoli o associati; b) alla Federazione speleologica regionale; c) alle associazioni ed ai gruppi speleologici iscritti nell'elenco regionale previsto dall'art. 8.