Art. 8. Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici 1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente e' istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici. 2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale, purche' regolarmente costituiti, con statuto notificato all'Assessorato della difesa dell'ambiente, e purche' siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento, documentato, di attivita' speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque soci in possesso di quinquennale e documentato curiculum speleologico; b) adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attivita'.