Art. 8.
    Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici

   1.  Presso  l'Assessorato  della difesa dell'ambiente e' istituito
l'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici.
   2. Le associazioni e i gruppi speleologici aventi sede in Sardegna
possono   richiedere   l'iscrizione   all'elenco  regionale,  purche'
regolarmente costituiti, con statuto notificato all'Assessorato della
difesa  dell'ambiente,  e  purche'  siano  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
    a) svolgimento, documentato, di attivita' speleologiche da almeno
tre anni o presenza di almeno cinque soci in possesso di quinquennale
e documentato curiculum speleologico;
    b)  adeguata polizza di assicurazione per tutti i soci contro gli
infortuni derivanti dall'espletamento dell'attivita'.