Art. 10.
Anagrafe   regionale   della   ricerca   scientifica   e  innovazione
                             tecnologica

   1.    L'Anagrafe    regionale    della   ricerca   scientifica   e
dell'innovazione tecnologica raccoglie tutte le informazioni e i dati
necessari  per  il coordinamento delle politiche regionali a sostegno
della   ricerca   scientifica   e  dell'innovazione  tecnologica.  In
particolare  raccoglie  e  aggiorna,  anche in collegamento con altre
banche  dati,  informazioni  relative  a  imprese,  enti  e centri di
ricerca   regionali,  nazionali  e  internazionali,  nonche'  i  dati
relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie
relative  alle  strutture ed agli enti e centri di ricerca pubblici e
privati della Sardegna.
   2.  Le  informazioni e i dati dell'Anagrafe sono pubblici, vengono
aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.