Art. 10. Anagrafe regionale della ricerca scientifica e innovazione tecnologica 1. L'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari per il coordinamento delle politiche regionali a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. In particolare raccoglie e aggiorna, anche in collegamento con altre banche dati, informazioni relative a imprese, enti e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonche' i dati relativi ai progetti di ricerca finanziati dalla Regione e le notizie relative alle strutture ed agli enti e centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna. 2. Le informazioni e i dati dell'Anagrafe sono pubblici, vengono aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.