Art. 11.
                       Sistema di valutazione

   1.  I  programmi e i progetti di ricerca sono valutati ex ante, in
itinere  ed ex post, secondo standard internazionalmente riconosciuti
e  secondo  principi  di  imparzialita',  pubblicita'  e  trasparenza
avvalendosi   di   norma  dell'opera  di  revisori  anonimi  estratti
dall'albo  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca che non
operino  nel  territorio  regionale. La valutazione dei progetti deve
rispettare  il  modello adottato nella decisione n. 15 13/2002/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al VI
programma   quadro   di   azioni  comunitarie  di  ricerca,  sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  volto a contribuire alla realizzazione
dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).
   2.  In  caso  di  inadempimento  o difforme esecuzione rispetto al
progetto   approvato,   sempre   che   non   sussistano  giustificate
motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.