Art. 11. Sistema di valutazione 1. I programmi e i progetti di ricerca sono valutati ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard internazionalmente riconosciuti e secondo principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza avvalendosi di norma dell'opera di revisori anonimi estratti dall'albo del Ministero dell'universita' e della ricerca che non operino nel territorio regionale. La valutazione dei progetti deve rispettare il modello adottato nella decisione n. 15 13/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006). 2. In caso di inadempimento o difforme esecuzione rispetto al progetto approvato, sempre che non sussistano giustificate motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.