Art. 13.
                    Rapporti Regione-Universita'

   1   .   Gli   interventi   relativi  alla  ricerca  scientifica  e
all'innovazione   tecnologica   in  favore  delle  universita'  della
Sardegna  sono  finanziati  con  risorse  del  fondo  unico regionale
istituito  dalla  presente  legge.  E'  conseguentemente  abrogata la
lettera  b) dell'art. 2 della legge regionale n. 8 luglio 1996, n. 26
(Norme sui rapporti tra la Regione e le Universita' della Sardegna).
   2.  La  Regione,  al fine di stimolare una virtuosa competitivita'
tra  i  ricercatori, incentivare il reclutamento di ricercatori sulla
base  di  criteri meritocratici e far crescere il livello qualitativo
delle   universita'   della   Sardegna,   istituisce  un  sistema  di
premialita'  annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati
all'art. 11, a quei dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che
abbiano dimostrato la migliore produttivita' scientifica.
   3  . Coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale n. 26
del  1996,  gli  altri rapporti tra la Regione e le universita' della
Sardegna  sono  regolati  da  apposita  convenzione  triennale  e gli
interventi regionali per l'universita' a cio' dedicati provengono dal
fondo globale istituito dall'art. 3 della medesima legge.