Art. 13. Rapporti Regione-Universita' 1 . Gli interventi relativi alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica in favore delle universita' della Sardegna sono finanziati con risorse del fondo unico regionale istituito dalla presente legge. E' conseguentemente abrogata la lettera b) dell'art. 2 della legge regionale n. 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Universita' della Sardegna). 2. La Regione, al fine di stimolare una virtuosa competitivita' tra i ricercatori, incentivare il reclutamento di ricercatori sulla base di criteri meritocratici e far crescere il livello qualitativo delle universita' della Sardegna, istituisce un sistema di premialita' annuali da assegnarsi, sulla base dei principi enunciati all'art. 11, a quei dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che abbiano dimostrato la migliore produttivita' scientifica. 3 . Coerentemente con quanto previsto dalla legge regionale n. 26 del 1996, gli altri rapporti tra la Regione e le universita' della Sardegna sono regolati da apposita convenzione triennale e gli interventi regionali per l'universita' a cio' dedicati provengono dal fondo globale istituito dall'art. 3 della medesima legge.