Art. 14. Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi strategici del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e coerentemente col Piano regionale di sviluppo e con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con gli orientamento comunitari in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica. 2. Il Piano e' approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione competente che si esprime entro trenta giorni. Il Piano individua per ogni annualita': a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento; b) i soggetti ammissibili; e) il sistema di monitoraggio; d) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalita' di gestione di tali risorse; e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie; f) le fonti finanziarie. 3. In sede di prima attuazione gli indirizzi strategici del Piano sono presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.