Art. 14.
Piano   regionale   per   la   ricerca  scientifica  e  l'innovazione
                             tecnologica

   1.  Il  Consiglio  regionale,  su proposta della Giunta regionale,
approva  gli  indirizzi strategici del Piano regionale per la ricerca
scientifica  e l'innovazione tecnologica in armonia con gli indirizzi
della programmazione regionale e coerentemente col Piano regionale di
sviluppo e con gli indirizzi del Piano nazionale per la ricerca e con
gli  orientamento  comunitari  in  materia  di  ricerca scientifica e
innovazione tecnologica.
   2.  Il  Piano  e'  approvato  dalla Giunta regionale, acquisito il
parere  della  Commissione  competente  che  si  esprime entro trenta
giorni. Il Piano individua per ogni annualita':
    a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i
progetti  e,  per  ciascun  settore, gli obiettivi, le strategie e le
linee di intervento;
    b) i soggetti ammissibili;
    e) il sistema di monitoraggio;
    d)  l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e
finanziario  da  impiegare nel triennio e le modalita' di gestione di
tali risorse;
    e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;
    f) le fonti finanziarie.
   3.  In sede di prima attuazione gli indirizzi strategici del Piano
sono  presentati  dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.