Art. 15.
                 Relazione sullo stato di attuazione

   1  . Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale
presenta   al  Consiglio  regionale  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano  regionale per la
ricerca scientifica e 1'innovazione tecnologica.
   2. La relazione deve far riferimento in particolare:
    a)  al  quadro  dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla
descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
    b)  alle  attivita'  di  promozione  ed  informazione  promosse e
adottate;
    e)  alle  ricadute  occupazionali,  formative ed economiche degli
investimenti.