Art. 15. Relazione sullo stato di attuazione 1 . Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale per la ricerca scientifica e 1'innovazione tecnologica. 2. La relazione deve far riferimento in particolare: a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; b) alle attivita' di promozione ed informazione promosse e adottate; e) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.