Art. 16.
       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

   1.  Gli  atti  emanati  in  applicazione  della presente legge che
prevedono  l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad  eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto
di  notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione
europea.