Art. 3. Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca 1 . La Regione, allo scopo di promuovere l'attivita' di ricerca scientifica fondamentale, o di base, e applicata nel proprio territorio: a) favorisce la realizzazione di centri di eccellenza per la ricerca scientifica e sostiene l'attivita' di quelli riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo; b) incentiva la creazione di consorzi o altre forme associative tra universita', enti e centri di ricerca pubblici e privati e imprese; c) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali presentati da universita' ed enti pubblici di ricerca; la quota per i suddetti interventi non dovra' essere inferiore all'1 per cento delle compartecipazioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) finanzia o cofinanzia progetti di ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo presentati da imprese, universita' ed enti e centri di ricerca pubblici e privati e da consorzi o altre forme associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna; e) facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l'accesso alle informazioni della biblioteca scientifica regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b); f) istituisce premi annuali da assegnare a ricercatori per pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in Sardegna.