Art. 3.
      Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca

   1  .  La  Regione, allo scopo di promuovere l'attivita' di ricerca
scientifica   fondamentale,  o  di  base,  e  applicata  nel  proprio
territorio:
    a)  favorisce  la  realizzazione  di  centri di eccellenza per la
ricerca  scientifica  e  sostiene  l'attivita' di quelli riconosciuti
dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo;
    b)  incentiva  la creazione di consorzi o altre forme associative
tra  universita',  enti  e  centri  di  ricerca  pubblici e privati e
imprese;
    c)  finanzia  o  cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di
base  di  particolare  valore  conoscitivo  che  trovino  in Sardegna
ottimali  condizioni  per  la  loro  esecuzione e/o che abbiano avuto
accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali
presentati da universita' ed enti pubblici di ricerca; la quota per i
suddetti interventi non dovra' essere inferiore all'1 per cento delle
compartecipazioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    d)  finanzia  o  cofinanzia  progetti  di  ricerca applicata e di
sviluppo  precompetitivo presentati da imprese, universita' ed enti e
centri  di  ricerca  pubblici  e  privati e da consorzi o altre forme
associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna;
    e)  facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei
ricercatori   operanti   in   Sardegna   delle   grandi  attrezzature
scientifiche  presenti  nel  territorio  regionale  e  l'accesso alle
informazioni  della  biblioteca scientifica regionale di cui all'art.
4, comma 1, lettera b);
    f)  istituisce  premi  annuali  da  assegnare  a  ricercatori per
pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in Sardegna.