Art. 6. Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica 1. La Regione, al fine di razionalizzare la gestione delle politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna: a) istituisce il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica; b) unifica le competenze per l'attuazione degli interventi nel settore presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; c) istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica; d) istituisce i Comitati tecnici consultivi regionali d'area in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica; e) istituisce l'Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, contestualmente all'istituzione dei suddetti organismi, emana un atto di indirizzo che dispone modalita' e procedure del loro funzionamento.