Art. 6.
Razionalizzazione degli interventi e unificazione delle competenze in
      materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica

   1.  La  Regione,  al  fine  di  razionalizzare  la  gestione delle
politiche  per  la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in
Sardegna:
    a) istituisce il fondo unico regionale per la ricerca scientifica
e l'innovazione tecnologica;
    b)  unifica  le  competenze per l'attuazione degli interventi nel
settore   presso   l'Assessorato   regionale   della  programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio;
    c)  istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica;
    d)  istituisce  i Comitati tecnici consultivi regionali d'area in
materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica;
    e)  istituisce  l'Anagrafe  regionale della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica.
   2.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente,  contestualmente  all'istituzione dei suddetti organismi,
emana un atto di indirizzo che dispone modalita' e procedure del loro
funzionamento.