Art. 7.
Fondo  unico  regionale  per  la  ricerca scientifica e l'innovazione
                             tecnologica

   1.   Il  fondo  unico  regionale  per  la  ricerca  scientifica  e
l'innovazione  tecnologica  comprende  tutte  le risorse comunitarie,
nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati.
   2.  La  Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche
definite   nel   Piano   regionale   per  la  ricerca  scientifica  e
l'innovazione   tecnologica,  con  propria  deliberazione,  individua
annualmente  le  quote  del  fondo da destinare alle singole linee di
intervento   nel   rispetto   delle   previsioni   dei  soggetti  che
contribuiscono  alla  costituzione  del fondo stesso e dei vincoli di
ammissibilita'   della   spesa   dettati   dalla   vigente  normativa
comunitaria, nazionale e regionale.