Art. 7. Fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica 1. Il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali lasciti o donazioni di privati. 2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite nel Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con propria deliberazione, individua annualmente le quote del fondo da destinare alle singole linee di intervento nel rispetto delle previsioni dei soggetti che contribuiscono alla costituzione del fondo stesso e dei vincoli di ammissibilita' della spesa dettati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.