Art. 8. Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica 1. La Consulta regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica e' organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per la programmazione regionale e in particolare per l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. 2. La Consulta, attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle universita', degli enti e centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonche' nella individuazione degli strumenti di attuazione. 3. La Consulta e' composta da: a) l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; b) i Rettori delle Universita' degli studi di Cagliari e Sassari o i loro delegati; c) un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato; d) un rappresentante degli enti o centri privati di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato; e) un rappresentante delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e miste; f) un rappresentante delle fondazioni che operano nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna; g) il presidente del Consorzio Sardegna ricerche; h) un rappresentante delle organizzazioni delle imprese e un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da esse designati; i) il direttore generale dell'AGRIS, Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna.