Art. 8.
Consulta   regionale  per  la  ricerca  scientifica  e  l'innovazione
                             tecnologica

   1.   La   Consulta   regionale   per   la  ricerca  scientifica  e
l'innovazione tecnologica e' organo consultivo della Giunta regionale
in  materia  di  ricerca scientifica e innovazione tecnologica per la
programmazione  regionale  e  in  particolare  per l'elaborazione del
Piano  regionale  di  sviluppo  e  del Piano regionale per la ricerca
scientifica e l'innovazione tecnologica.
   2.   La   Consulta,   attraverso   una  procedura  partecipata  di
consultazione  delle  imprese, delle universita', degli enti e centri
di  ricerca  pubblici  e  privati, supporta la Giunta regionale nella
individuazione   dei   fabbisogni   principali  di  ricerca  ed  alta
formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonche' nella
individuazione degli strumenti di attuazione.
   3. La Consulta e' composta da:
    a)  l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio;
    b)  i Rettori delle Universita' degli studi di Cagliari e Sassari
o i loro delegati;
    c)  un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel
territorio regionale da questi designato;
    d)  un  rappresentante  degli  enti  o  centri privati di ricerca
presenti nel territorio regionale da questi designato;
    e)  un rappresentante delle aziende sanitarie locali, ospedaliere
e miste;
    f) un rappresentante delle fondazioni che operano nel campo della
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
    g) il presidente del Consorzio Sardegna ricerche;
    h)  un  rappresentante  delle  organizzazioni  delle imprese e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali, da esse designati;
    i)  il  direttore  generale dell'AGRIS, Agenzia per la ricerca in
agricoltura della Regione autonoma della Sardegna.