Art. 4. Centri antiviolenza 1. Il centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attivita': a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; b) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza; c) colloqui informativi di carattere legale; d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identita' culturale e della libera scelta di ognuna. 2. Il centro antiviolenza svolge, inoltre, le seguenti attivita': a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalita'; b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e degli operatori sociali istituzionali; d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; e) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. 3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati e sviluppano con protocolli appositi e linee guida le relazioni con i servizi sociali dei comuni, i servizi sanitari delle ASL e le strutture scolastiche anche al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni di provenienza.