Art. 4.

                         Centri antiviolenza



   1. Il centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attivita':
    a)  colloqui  preliminari  per individuare i bisogni e fornire le
prime indicazioni utili;
    b)   percorsi   personalizzati  di  uscita  dalla  spirale  della
violenza;
    c) colloqui informativi di carattere legale;
    d)  affiancamento  della  donna,  qualora  la stessa lo richieda,
nella   fruizione  dei  servizi  pubblici  o  privati,  nel  rispetto
dell'identita' culturale e della libera scelta di ognuna.
   2. Il centro antiviolenza svolge, inoltre, le seguenti attivita':
    a)  raccolta  e  analisi  dei  dati  relativi  all'accoglienza ed
all'ospitalita';
    b)  diffusione  dei  dati  elaborati e analisi delle risposte dei
servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
    c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e degli
operatori sociali istituzionali;
    d)  iniziative  culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di
sensibilizzazione  e di denuncia in merito al problema della violenza
contro  le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
    e)  raccolta  di documentazione sul fenomeno della violenza sulle
donne  da  mettere  a  disposizione  di  singole  persone o di gruppi
interessati.
   3.  I  centri  antiviolenza  e  le  case di accoglienza mantengono
costanti  e  funzionali  rapporti  con  le  strutture  pubbliche  cui
competono  l'assistenza,  la prevenzione e la repressione dei reati e
sviluppano  con  protocolli appositi e linee guida le relazioni con i
servizi  sociali  dei  comuni,  i  servizi  sanitari  delle  ASL e le
strutture  scolastiche  anche  al fine di garantire risposte adeguate
alle diverse condizioni di provenienza.