Art. 5. Case di accoglienza 1. Alle case di accoglienza e al personale, dotato di adeguata professionalita' e comprovata esperienza nel settore, sono garantite la riservatezza e la sicurezza. Le case sono strutture di ospitalita' temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessita' o di emergenza; il personale coordina le ospiti nell'autogestione della casa. 2. Le case di accoglienza hanno la finalita' di: a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori; b) costruire cultura e spazi di liberta' per le donne vittime di gravi maltrattamenti; c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 3. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall'equipe di accoglienza.