Art. 6.
Programma  Regionale  Triennale  per  l'Internazionalizzazione  delle
                               imprese

   1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di cui all'art. 1 il
Consiglio  regionale  approva  il  Programma  Regionale Triennale per
l'Internazionalizzazione delle imprese.
   2.  La  Giunta regionale predispone il Programma di cui al comma 1
sulla  base  anche  degli  esiti  delle  attivita'  gia' realizzate o
avviate       da      Liguria      International      a      sostegno
dell'internazionalizzazione  delle  imprese  e propone il medesimo al
Consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del Comitato di cui
all'art. 5.
   3. Il Programma contiene i seguenti aspetti:
   a) orientamenti geografici e settoriali;
   b) indirizzi sulle principali attivita' e azioni da intraprendere;
   c) interventi specifici a sostegno delle microimprese;
   d)  raccordi con le altre programmazioni regionali su innovazione,
cooperazione internazionale, turismo, agricoltura e formazione;
   e)   politiche   di  attrazione  degli  investimenti  e  marketing
territoriale.
   4.  Il  Programma  ha validita' triennale e puo' essere aggiornato
dalla  Giunta  regionale. Esso conserva comunque efficacia anche dopo
la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Programma.