Art. 7.
                        Accordi di Programma

   1.  La  Regione  puo'  stipulare Accordi di Programma con soggetti
pubblici   statali,   tra   i   quali   il  Ministero  del  Commercio
Internazionale,  o  con  altri  enti  od organismi operanti a livello
locale,  che  siano finalizzati alla programmazione e alla successiva
attuazione,   tramite   specifiche   convenzioni   operative,   delle
iniziative previste dall'art. 2.
   2.  La  realizzazione delle attivita' poste a carico della Regione
nell'ambito delle convenzioni operative di cui al comma i puo' essere
affidata, con apposita convenzione, a Liguria International.