Art. 10.
              Interventi per la regolarita' del lavoro

1.  Al fine di diffondere la cultura della regolarita' del lavoro, la
Regione  e le Province, previ accordi con le parti sociali e gli enti
istituzionali  competenti  in  materia,  promuovono  e sostengono: a)
iniziative   di  sensibilizzazione  ed  informazione  in  materia  di
educazione alla legalita' nell'ambito dei percorsi scolastici, previa
intesa  con  gli  enti  scolastici  competenti ed in raccordo con gli
interventi scolastici regionali;
b)  azioni  di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di
lavoro ed ai lavoratori;
c)  azioni  sistematiche  di assistenza, consulenza ed animazione sul
territorio in materia di emersione e di regolarizzazione dei rapporti
di lavoro, in particolare rivolte alle piccole imprese, anche tramite
i servizi al lavoro.
2.  La  Regione  sostiene altresi', in accordo con le parti sociali e
gli  enti  istituzionali  competenti  in  materia, interventi volti a
contrastare  e  prevenire  il  fenomeno del lavoro non regolare nelle
diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare:
a)  la stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali
competenti  in  materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito
della   committenza  pubblica,  l'adozione  di  strumenti  idonei  ad
assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  lavorative  nel  pieno
rispetto  della  salute,  della  sicurezza  e  della  regolarita' del
lavoro;
b)  la  realizzazione  e diffusione di servizi integrati ed unificati
per  il  lavoro,  tramite  accordi con i servizi al lavoro e gli enti
competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza;
c)  l'attivazione  di  sportelli informativi, anche in collaborazione
con  le  province,  le associazioni, le organizzazioni sindacali e le
altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.
3.  La  Regione  sostiene  inoltre,  in  coerenza con le disposizioni
regionali  in  materia  di promozione occupazionale e d'intesa con le
parti  sociali e gli enti locali, le seguenti azioni di emersione del
lavoro non regolare e di promozione del lavoro regolare:
a)  rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attivita'
dirette  a favorire il collocamento ed il reinserimento di lavoratori
irregolari,  anche  attraverso l'individuazione di percorsi mirati di
politiche attive del lavoro;
b) azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza
ai  lavoratori  per  la gestione dei processi di regolarizzazione dei
rapporti  di  lavoro,  in raccordo con gli altri interventi formativi
regionali;
c)   progetti  sperimentali  di  emersione,  sulla  base  di  accordi
territoriali  o  settoriali  tra  le  parti  sociali, anche' mediante
l'utilizzo   integrato   delle  misure  di  promozione  occupazionale
previste dalla normativa vigente;
d)  interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti
a  consolidare l'attivita' delle imprese che hanno aderito a percorsi
di emersione;
e)  collaborazioni sul territorio con organismi istituzionali al fine
di sviluppare piani territoriali di emersione del lavoro irregolare e
di promozione dell'occupazione regolare.
4.  La  Regione  provvede,  previe  opportune  intese  con  gli  enti
istituzionali competenti, al monitoraggio del fenomeno del lavoro non
regolare  sul  territorio regionale, per il tramite dell'osservatorio
regionale  sul  mercato  del  lavoro  di  cui  all'art. 7 della legge
regionale n. 52/1993.