Art. 10. Interventi per la regolarita' del lavoro 1. Al fine di diffondere la cultura della regolarita' del lavoro, la Regione e le Province, previ accordi con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, promuovono e sostengono: a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalita' nell'ambito dei percorsi scolastici, previa intesa con gli enti scolastici competenti ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali; b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori; c) azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed animazione sul territorio in materia di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare rivolte alle piccole imprese, anche tramite i servizi al lavoro. 2. La Regione sostiene altresi', in accordo con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del lavoro non regolare nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare: a) la stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attivita' lavorative nel pieno rispetto della salute, della sicurezza e della regolarita' del lavoro; b) la realizzazione e diffusione di servizi integrati ed unificati per il lavoro, tramite accordi con i servizi al lavoro e gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza; c) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le province, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore. 3. La Regione sostiene inoltre, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di promozione occupazionale e d'intesa con le parti sociali e gli enti locali, le seguenti azioni di emersione del lavoro non regolare e di promozione del lavoro regolare: a) rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attivita' dirette a favorire il collocamento ed il reinserimento di lavoratori irregolari, anche attraverso l'individuazione di percorsi mirati di politiche attive del lavoro; b) azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza ai lavoratori per la gestione dei processi di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in raccordo con gli altri interventi formativi regionali; c) progetti sperimentali di emersione, sulla base di accordi territoriali o settoriali tra le parti sociali, anche' mediante l'utilizzo integrato delle misure di promozione occupazionale previste dalla normativa vigente; d) interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti a consolidare l'attivita' delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione; e) collaborazioni sul territorio con organismi istituzionali al fine di sviluppare piani territoriali di emersione del lavoro irregolare e di promozione dell'occupazione regolare. 4. La Regione provvede, previe opportune intese con gli enti istituzionali competenti, al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, per il tramite dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1993.