Art. 11.
                Incentivi per la qualita' del lavoro

1.   La   Regione,  anche  per  il  tramite  dei  soggetti  attuatori
individuati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera d), concede
contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come
definite   a   livello   comunitario,   costituite   anche  in  forma
cooperativa, aventi almeno un'unita' produttiva locale nel territorio
ligure  ed  operanti  nei  settori di maggior rischio, definiti anche
sulla base di specifici accordi con le parti sociali. 2. I contributi
di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti
per  il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro  migliorativi  rispetto  a quelli stabiliti dalla legislazione
nazionale.
3.  La  Regione  concede  altresi' contributi per iniziative, anche a
carattere  sperimentale,  finalizzate  a  favorire  la  qualita',  la
regolarita'  del  lavoro  e  l'emersione  del  lavoro  non  regolare,
realizzate  dalle  imprese di cui al comma 1, dagli enti bilaterali e
da altri soggetti pubblici e privati.