Art. 11. Incentivi per la qualita' del lavoro 1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno un'unita' produttiva locale nel territorio ligure ed operanti nei settori di maggior rischio, definiti anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali. 2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti per il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale. 3. La Regione concede altresi' contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualita', la regolarita' del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare, realizzate dalle imprese di cui al comma 1, dagli enti bilaterali e da altri soggetti pubblici e privati.