Art. 12.
            Responsabilita' sociale del datori di lavoro

1.  La  Regione,  al  fine di realizzare un sistema di garanzia della
qualita'  del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali,
economici  e  come  valorizzazione  delle risorse umane, riequilibrio
della presenza di genere, sostenibilita' ambientale delle attivita' e
coesione  sociale,  promuove la cultura della responsabilita' sociale
dei  datori  di  lavoro,  in, coerenza con i principi e gli obiettivi
espressi  dall'Unione  Europea  in materia di responsabilita' sociale
delle  imprese. 2. A tal fine la Regione promuove, ai sensi dell'art.
14,  l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente
responsabili, intese come l'adesione volontaria a codici di condotta,
discipline  e  tutele  sociali  ed  ambientali  nello  svolgimento di
attivita' amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con
lavoratori, clienti, utenti e fornitori.
3.  Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori
di  lavoro  devono  tendere  alla  realizzazione di livelli di tutela
maggiori  rispetto  a  quelli discendenti dagli obblighi di legge, in
materia di:
a) regolarita' e stabilita' dei rapporti di lavoro;
b) pari opportunita' tra donne e uomini;
c)  sicurezza,  salubrita'  e  riduzione dei rischi negli ambienti di
lavoro e nelle attivita' lavorative;
d)   benessere   fisico  e  psichico,  integrazione  e  coesione  dei
lavoratori,   avuto   particolare   riguardo   a  quelli  disabili  o
svantaggiati,   anche   attraverso   l'abbattimento   delle  barriere
architettoniche;
e)  partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi
lavorativi, nel rispetto dei diversi ruoli;
f) qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
g) tutela ambientale e sviluppo sostenibile.
4.  Per  il raggiungimento delle finalita' di cui al presente capo la
Regione  si  avvale  del  contributo e del supporto della Commissione
regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n.
27/1998,  alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del
comma  8  del  medesimo  articolo, esperti e rappresentanti di enti e
associazioni  competenti  in  materia  di responsabilita' sociale dei
datori di lavoro.