Art. 13. Interventi di informazione e sensibilizzazione 1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilita' sociale, la Regione, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione per favorire sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilita' sociale. 2. La Regione promuove in particolare: a) azioni di informazione sui temi della responsabilita' sociale per favorire l'adozione da parte di imprese, organizzazioni, enti pubblici e privati di buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualita' e documenti, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilita' sociale; b) attivita' di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte in particolare alle piccole e medie imprese; c) azioni di sensibilizzazione in ordine al tema della certificazione della qualita' rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ed ai grandi acquirenti; d) servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilita' sociale; e) accordi con le parti sociali per attivita' di sostegno operativo alle imprese.