Art. 13.
           Interventi di informazione e sensibilizzazione

1.   Al   fine   di  agevolare  la  diffusione  della  cultura  della
responsabilita'  sociale,  la Regione, anche in collaborazione con le
province,   le   parti  sociali,  gli  enti  bilaterali,  i  soggetti
istituzionali  e  gli  altri  organismi  pubblici  e  privati, attiva
iniziative  di  informazione, comunicazione, formazione, promozione e
partecipazione per favorire sul territorio una maggiore conoscenza in
materia  di  responsabilita'  sociale.  2.  La  Regione  promuove  in
particolare:
a)  azioni di informazione sui temi della responsabilita' sociale per
favorire   l'adozione  da  parte  di  imprese,  organizzazioni,  enti
pubblici  e privati di buone pratiche, codici di comportamento etici,
marchi  di qualita' e documenti, quali bilanci sociali ed ambientali,
che evidenzino l'assunzione della responsabilita' sociale;
b)  attivita' di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e
delle  esperienze  realizzate  in materia rivolte in particolare alle
piccole e medie imprese;
c) azioni di sensibilizzazione in ordine al tema della certificazione
della  qualita'  rivolte  ai  consumatori, anche per il tramite delle
loro associazioni, ed ai grandi acquirenti;
d) servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilita' sociale;
e)  accordi  con le parti sociali per attivita' di sostegno operativo
alle imprese.