Art. 15. Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili 1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino l'assunzione della responsabilita' sociale mediante l'adozione di documenti, marchi di qualita', procedure e codici di comportamento certificabili. 2. I datori di lavoro di cui al comma 1, oltre a garantire il rispetto degli obblighi di legge previsti nelle materie di cui all'art. 12, comma 3, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attivita' di gestione aziendale, la realizzazione di iniziative, attuate di concerto con i lavoratori e le loro rappresentanze, quali: a) adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei partners finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunita' e dell'ambiente; b) instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualita' della vita dei dipendenti; c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilita' dei prodotti ed il monitoraggio della qualita' del lavoro nella catena di fornitura; d) adozione di codici di comportamento etico, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione certificati nonche' di sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza delle informazioni e l'assunzione della responsabilita' sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale. 3. La Giunta regionale definisce le modalita' di funzionamento del Registro di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione e definisce le modalita' per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento.