Art. 15.
       Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili

1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente
responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali
e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino
l'assunzione  della  responsabilita'  sociale  mediante l'adozione di
documenti,  marchi  di  qualita', procedure e codici di comportamento
certificabili.  2.  I  datori  di  lavoro  di cui al comma 1, oltre a
garantire  il rispetto degli obblighi di legge previsti nelle materie
di  cui  all'art.  12,  comma 3, devono dimostrare, nell'ambito delle
proprie   attivita'   di  gestione  aziendale,  la  realizzazione  di
iniziative,   attuate   di  concerto  con  i  lavoratori  e  le  loro
rappresentanze, quali:
a)  adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti
delle  risorse  umane,  dei  soci,  dei  clienti e dei fornitori, dei
partners  finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunita'
e dell'ambiente;
b)  instaurazione  di  rapporti  di  lavoro  stabili  e  duraturi che
migliorino la qualita' della vita dei dipendenti;
c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilita' dei prodotti
ed  il  monitoraggio  della  qualita'  del  lavoro  nella  catena  di
fornitura;
d)   adozione  di  codici  di  comportamento  etico,  di  modelli  di
rendicontazione  e  di  sistemi  di  gestione  certificati nonche' di
sistemi   di  certificazione  di  prodotto  o  di  servizio  tali  da
assicurare  la  trasparenza  delle  informazioni e l'assunzione della
responsabilita'  sociale  secondo  standard  riconosciuti  a  livello
internazionale, europeo o nazionale.
3.  La  Giunta  regionale definisce le modalita' di funzionamento del
Registro  di  cui  al  comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione e
definisce  le  modalita' per le verifiche finalizzate ad accertare la
sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento.