Art. 16. Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili 1. La programmazione regionale di cui all'art. 3 prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'art. 15, criteri di priorita' nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge e criteri di preferenza, a parita' di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nonche' eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione. 2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'art.15.