Art. 16.
    Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili

1.  La  programmazione  regionale di cui all'art. 3 prevede, a favore
dei  datori  di  lavoro  iscritti  nel  Registro  di cui all'art. 15,
criteri di priorita' nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni
di  cui  alla  presente  legge  e criteri di preferenza, a parita' di
condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o
servizi   mediante   il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, nonche' eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali,
di  competenza  della  Regione. 2. La Regione, nell'ambito dei propri
interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati,
tiene  conto,  ai  fini  dell'attribuzione  dei titoli di preferenza,
dell'iscrizione al Registro di cui all'art.15.