Art. 18. Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione 1. La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ opportuni accordi con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di disagio lavorativo: a) azioni di sensibilizzazione e informazione; b) iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori istituzionali ed quelli operanti nell'ambito dei servizi al lavoro; c) azioni di ricerca e di individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale; d) iniziative volte a prevenire e limitare il disagio lavorativo.