Art. 18.
       Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione

1.  La  Regione  promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ
opportuni  accordi  con  gli enti locali, le parti sociali e gli enti
istituzionali  competenti in materia di disagio lavorativo: a) azioni
di sensibilizzazione e informazione;
b)  iniziative  volte  ad  accrescere  le  competenze degli operatori
istituzionali ed quelli operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
c)  azioni  di  ricerca  e  di  individuazione  di  buone pratiche da
trasferire sul territorio regionale;
d) iniziative volte a prevenire e limitare il disagio lavorativo.