Art. 19.
                          Punti di ascolto

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli
enti  locali  ed  in  collaborazione con associazioni, organizzazioni
sindacali  ed altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di
Punti  di  ascolto, con il compito di offrire una prima consulenza in
ordine  ai diritti della lavoratrice o del lavoratore che si trovi in
situazioni di disagio lavorativo e di fornire ogni utile informazione
alla  Commissione  di  concertazione  di  cui  all'art. 6 della legge
regionale n. 27/1998.