Art. 19. Punti di ascolto 1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli enti locali ed in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali ed altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di Punti di ascolto, con il compito di offrire una prima consulenza in ordine ai diritti della lavoratrice o del lavoratore che si trovi in situazioni di disagio lavorativo e di fornire ogni utile informazione alla Commissione di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/1998.