Art. 2. Funzioni della Regione 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro. 2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni: a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 3, in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanita', di lavori pubblici e di attivita' produttive; b) indirizzo e coordinamento delle attivita' di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro; c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalita' di cui alla presente legge; d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca; e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi; f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro, al fine di garantire uniformita' di procedure amministrative sul territorio regionale. 3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli enti locali e gli enti competenti in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualita' della vita lavorativa. 4. Al fine di orientare efficacemente l'attivita' di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili. 5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonche' al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilita' sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.