Art. 2.
                       Funzioni della Regione

1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui all'art. 1, la
Regione  programma,  promuove  e  coordina gli interventi di cui alla
presente  legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure
da  realizzare,  secondo  il  metodo della concertazione con le parti
sociali  e  della  collaborazione  con gli enti locali e con gli enti
istituzionali   competenti   in   materia   di  salute,  sicurezza  e
regolarita'  del  lavoro.  2.  La  Regione esercita in particolare le
seguenti funzioni:
a)  programmazione  degli  interventi  di cui alla presente legge, ai
sensi  dell'art.  3,  in  raccordo  con gli interventi previsti dalle
politiche  regionali in materia di occupazione, di sanita', di lavori
pubblici e di attivita' produttive;
b)   indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'  di  informazione,
assistenza,   controllo  e  vigilanza  di  competenza  delle  Aziende
sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli
altri  soggetti  istituzionali  che  svolgono  compiti  ispettivi  in
materia di previdenza sociale e di lavoro;
c)  realizzazione  di iniziative di interesse regionale o a carattere
sperimentale per le finalita' di cui alla presente legge;
d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca;
e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in
materia  di  salute,  sicurezza  e regolarita' del lavoro, al fine di
garantire  uniformita'  di  procedure  amministrative  sul territorio
regionale.
3.  La  Regione  promuove la stipula di intese e accordi con gli enti
locali  e  gli  enti  competenti  in  materia  di salute, sicurezza e
regolarita'  del  lavoro  al  fine di realizzare un sistema integrato
volto  alla  tutela  dei  lavoratori e ad una migliore qualita' della
vita lavorativa.
4.  Al fine di orientare efficacemente l'attivita' di programmazione,
la  Regione  provvede,  tramite  accordi  con  le  parti interessate,
all'interconnessione,  nell'ambito  del Sistema Informativo Regionale
Integrato  per  l'occupazione  (S.I.R.I.O.)  di cui all'art. 18 della
legge  regionale  20  agosto 1998, n. 27, (disciplina dei servizi per
l'impiego  e della loro integrazione con le politiche formative e del
lavoro),  tra  le  banche  dati  dei  diversi  soggetti istituzionali
competenti  in materia di salute, sicurezza e regolarita' del lavoro,
in  modo  da  assicurare  lo  scambio,  la lettura e l'incrocio delle
informazioni disponibili.
5.  La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee,
nazionali  e  regionali  al  fine  di creare una rete che consenta lo
scambio   di  informazioni  e  di  metodologie  di  intervento  e  la
condivisione  di buone pratiche nonche' al fine di individuare ambiti
di   cooperazione  per  politiche  comuni  di  tutela  del  lavoro  e
responsabilita'  sociale  dei  datori  di lavoro, in coerenza con gli
orientamenti comunitari in materia di occupazione.