Art. 21.
                           Regime di aiuto

1.  Gli  incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono
concessi in conformita' alla vigente normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi
la  possibilita'  di cumulo con altri incentivi previsti da normative
regionali,  statali  ed  europee  entro  i  limiti  consentiti  dalla
normativa  comunitaria. 2. I contributi previsti dalla presente legge
sono  concessi  nei limiti del regime di aiuto «de minimis» di cui al
Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione fino alla pubblicazione
nel  Bollettino  uficiale  della  Regione Liguria dell'esito positivo
dell'esame della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88
del Trattato Istitutivo.