Art. 21. Regime di aiuto 1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformita' alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi la possibilita' di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria. 2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto «de minimis» di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione fino alla pubblicazione nel Bollettino uficiale della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.